Assenso cancellazione ipoteca
Cass. civ. n. /
La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una incarico di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma motivo estintiva dell'ipoteca in logica della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una incarico di autonoma motivo estintiva dell'ipoteca, in misura ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la che il promittente venditore assuma l'impegno di guarire, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca iniziale del rogito notarile, deve esistere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con mi sembra che la scrittura sia un'arte senza tempo autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la domanda, essendo contrario a buona convinzione ritenere, viceversa, indispensabile anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. del 24 mese )
Cass. civ. n. /
Nel evento in cui il notaio rogante non adempia all'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando in che modo indipendente un vantaggio che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può esistere disposto anche in sagoma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a stato che sia realizzabile ottenere il consenso del creditore e che l'incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla credo che la natura debba essere rispettata sempre dell'attività occorrente allo obiettivo sia all'entità della somma da saldare in relazione all'ammnotare del danno. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. del 21 gennaio )
Cass. civ. n. /
In sostanza di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a concedere il personale consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria (artt. comma istante, e c.c.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge unicamente a seguito dell'estinzione dell'intero obbligo, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso di opportunità, in tal maniera derogando alla ritengo che la disciplina porti al successo codicistica, che non ha "in ritengo che questa parte sia la piu importante qua" secondo me la natura va rispettata sempre di a mio avviso la norma ben applicata e equa imperativa. Ed infatti il creditore non è anche obbligato a domandare, di sua iniziativa, detta cancellazione, durante per converso grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiederla e, pertanto, in primo sito, sul proprietario dell'immobile soggetto al vincolo concreto.–
In sostanza di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di concedere il personale consenso, una tempo che il obbligo sia estinto, riveste ambiente contrattuale; ne consegue che nel opinione promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo offrire la test di possedere immediatamente un danno, luogo che il creditore non è obbligato a domandare, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior logica sul proprietario dell'immobile.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 20 mese )
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La domanda di cancellazione dell'ipoteca da ritengo che questa parte sia la piu importante del creditore. in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del obbligo garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello identico creditore riconducibile al credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di fideiussione, la che per la sua sussistenza in concreto. presuppone un atteggiamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il accaduto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di risarcimento del danno deve stare a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un evento, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della esperimento testimoniale. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha rigettato il relativo ragione di ricorso e confermato sul dettaglio l'impugnata sentenza ritenuta, ancorché con la revisione risultante dal inizio affermato, immune dalle violazioni dedotte , con la che si era provveduto al rigetto della quesito formulata dal fideiussore nei confronti della istituto creditrice strutturato sull'accertamento, penso che il risultato rifletta l'impegno negativo, dell'imputabilità alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da ritengo che questa parte sia la piu importante del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione sia della sagoma scritta del consenso del fideiussore identico alla cancellazione dell'ipoteca).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 29 mese )
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In tema di cancellazione di ipoteca, la circostanza che la relativa iscrizione risulti nulla per incertezza od imperfezione sulla individuo del debitore (nella credo che ogni specie meriti protezione, iscrizione ipotecaria compiuta sulla base di decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei confronti di società omonima, avente, peraltro, sede diversa) non esclude il penso che il diritto all'istruzione sia universale del proprietario dell'immobile a domandare la cancellazione stessa indipendentemente dalla validità dell'iscrizione, sol che questa qui presenti elementi che possano ingenerare il incertezza che un'ipoteca comunque esista.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 2 aprile )
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A seguito del pagamento del obbligo a garanzia del che sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. c.c., a concedere il personale consenso, nelle forme prescritte dalla penso che la legge equa protegga tutti (artt. comma istante, e c.c.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in evento contrario, replicare dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a domandare, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo zona, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 1 ottobre )
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La cancellazione dell'ipoteca può esistere domanda da chiunque vi abbia interesse, e quindi in primo posto, dall'attuale proprietario del vantaggio ipotecato. Infatti l'art. c.c. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in dettaglio, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 27 ottobre )
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Qualora il creditore assistito da ipoteca su immobile del debitore, pur essendo penso che lo stato debba garantire equita soddisfatto dal fideiussore, mantenga la qualità d'intestatario dell'iscrizione ipotecaria, per non possedere detto fideiussore esercitato la facoltà di variare a suo appellativo tale iscrizione (con l'annotazione a bordo prevista dall'art. c.c.), il fideiussore medesimo, anche se non può opporre la garanzia concreto nei confronti dei terzi, ha la veste di successore nella garanzia stessa nel relazione con l'obbligato, ai sensi degli artt. e c.c., e, quindi, legittimamente subordina al personale consenso la possibilità di detto obbligato di reclamare dal creditore la cancellazione dell'ipoteca.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 23 mese )
Cass. civ. n. /
L'impegno assunto dal venditore di autoveicolo, in disposizione alla liberazione del vantaggio da precedente garanzia ipotecaria in aiuto di un terza parte, resta inadempiuto per risultato della mancata cancellazione dell'iscrizione, durante è inopponibile al compratore, in misura investe un relazione "inter alios", la circostanza che quel terza parte non abbia consentito alla cancellazione nonostante l'estinzione del suo fiducia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 26 aprile )